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O. 20/04/2004 n. 393Art. 2. 1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato per l'attuazione del programma commissariale «Acque nuove -Coste pulite» di cui all'Ordinanza n. 362/03 provvederà con proprio provvedimento, preso atto dell'intervenuta approvazione a termini delle vigenti norme regionali e statali dei progetti relativi agli interventi del programma medesimo, all'affidamento dell'attuazione agli enti attuatori degli interventi indicati nell'ordinanza medesima, specificando le condizioni di attuazione ed indicando, con riferimento agli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento, quanto disposto dai commi successivi. 2. L'erogazione dei finanziamenti commissariali previsti dalla predetta Ordinanza n. 362/03 verrà disposta secondo le quote percentuali previste dall'art. 4 della Legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. 3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato provvederà a mettere a disposizione dei comuni interessati i fondi commissariali mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3116 intestata all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, esigibili sui conti correnti infruttiferi accesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni sulla Tesoreria unica, di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720. 4. I finanziamenti commissariali di cui all'Ordinanza n. 362/03 costituiscono per il tesoriere dell'ente entrate con specifica destinazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. È fatto obbligo ai comuni di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme versate dall'assessore della difesa dell'ambiente, sub-commissario delegato per l'attuazione del programma «Acque nuove - Coste pulite». 6. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali nei conti infruttiferi aperti presso le rispettive sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, sono utilizzate con atti a firma del dirigente del servizio finanziario o da un suo delegato, in conformità alle disposizioni sulla gestione del bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. I comuni renderanno all'assessore della difesa dell'ambiente - subcommissario delegato la rendicontazione semestrale delle somme trasferite sui predetti conti correnti infruttiferi. 8. Il presidente dell'E.S.A.F. è nominato sub-commissario per l'attuazione dell'intervento «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico - Schema n. 258 del Piano regionale di risanamento delle acque» e per l'effetto titolare della contabilità speciale di Tesoreria che verrà aperta a cura dell'ufficio del commissario governativo. 9. Il finanziamento previsto a favore dell'E.S.A.F. verrà messo a disposizione con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la gestione della contabilità speciale n. 1690 intestata al commissario governativo, su richiesta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente - subcommissario delegato, previa adozione da parte dell'assessore medesimo del provvedimento di affidamento di cui al comma 1 del presente articolo, sulla predetta contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente del- l'E.S.A.F. - sub-commissario per la «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico - Schema n. 258 del piano regionale di risanamento delle acque»; 10. Le somme a disposizione del presidente dell'E.S.A.F - sub-commissario sulla predetta contabilità speciale sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F. in conformità alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e del provvedimento di affidamento dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato; 11. Il Presidente dell'E.S.A.F. sub-commissario per l'attuazione di intervento commissariale presenterà, con atti a sua firma nella sua qualità di subcommissario, alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato. 12. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi in programma vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, e proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico. 13. Ciascun ente attuatore dovrà comunicare all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente. 14. Tali economie, il cui importo sarà immediatamente comunicato dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo. Art. 3. 1. La Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, già incaricata della gestione della contabilità speciale intestata al commissario governativo e della contabilità speciale intestata all'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario per l'attuazione di intervento commissariale, provvederà alla gestione della contabilità speciale predetta n. 3116 intestata all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato per l'attuazione del programma «Acque nuove - Coste pulite». Art. 4. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le normative che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna -parte II. Cagliari, 20 aprile 2004 Il Commissario governativo: Masala |
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